La legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) ha introdotto, ai commi 679 e 680, l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per il pagamento degli oneri detraibili cui all’art. 15 del Testo unico delle Imposte sui Redditi.

Fanno parte di questi oneri le spese che solitamente comportano una detrazione IRPEF pari al 19% (al netto della franchigia), tra i quali possiamo citare, a titolo esemplificativo:

  • visite specialistiche sanitarie private;
  • rate del mutuo per la detrazione degli interessi;
  • spese di intermediazione acquisto prima casa;
  • spese veterinarie;
  • spese funebri;
  • spese per la scuola (servizi di mensa, gite scolastiche, servizi di pre e post-scuola, assicurazioni scolastiche, tranne i libri di testo e il corredo scolastico, a meno che non si tratti di dispositivi per gli alunni con difficoltà di apprendimento documentate);
  • spese per l’Università (affitto per studenti fuori sede, ecc.);
  • spese per attività sportiva di ragazzi tra i 5 e i 18 anni;
  • spese di assicurazione (vita, infortuni, ecc.);
  • spese per addetti all’assistenza di non autosufficienti;
  • erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (c.d. contributo scolastico);
  • abbonamento al trasporto pubblico locale.

Sono escluse dal pagamento con strumenti tracciabili – e pertanto, risultano detraibili anche se pagate in contanti – le seguenti spese:

  • medicinali;
  • dispositivi medici (es occhiali da vista);
  • prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture convenzionate Ssn.

Si precisa che sono considerati mezzi di pagamento tracciabili:

  • bancomat;
  • carte di credito;
  • carte prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • bonifici bancari o postali.

Si ribadisce che tali novità non comportano alcuna variazione per le spese già sostenute nell’anno 2019.

Difatti, tali novità riguardano solamente gli oneri sostenuti a partire dal 01/01/20, che confluiranno nella dichiarazione dei redditi (Mod. Redditi o 730) dell’anno 2021.

Per quanto concerne la problematica dell’individuazione del soggetto che dovrà effettivamente sostenere la spesa, si ritiene che: è sufficiente che il pagamento sia effettuato attraverso mezzi tracciabili e che ci si assicuri che il giustificativo di spesa identifichi chiaramente il soggetto destinatario del pagamento. Ne consegue, ad esempio, che potrò sostenere una spesa, con mezzi tracciabili, per un mio familiare, anche se non a carico.

Pertanto, alla data odierna, commentatori illustri ritengono che non sussista alcun obbligo di dimostrare la provenienza dei fondi che hanno permesso di sostenere la spesa.

In sintesi, per il pagamento degli oneri cui all’art. 15 del TUIR (tranne che per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture convenzionate Ssn) il contribuente dovrà:

  1. Effettuare il pagamento con mezzi tracciabili;
  2. Assicurarsi che sul documento di spesa sia riportata la dicitura: «pagamento avvenuto con mezzi tracciati»;
  3. Conservare, oltre al documento di spesa, anche la prova del pagamento: ricevuta di Pos/bollettini, contabile dei bonifici; per i via web, smartphone e altre piattaforme digitali (compreso virtual Pos), la stampa della ricevuta elettronica.

Infine si precisa che, le spese di diretta imputazione, come ad esempio le commissioni per il pagamento, devono ritenersi detraibili come costo accessorio.

Ringraziandola per la cortese attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.

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