Aggiornato al 31/03/2020

A seguito del confronto intercorso tra il Mise, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, è stato modificato l’elenco delle imprese che sono autorizzate a continuare la loro attività lavorativa.

E’ stato pertanto modificato l’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020 (compresa).

Di seguito, il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale con i NUOVI CODICI ATECO

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni.