Aggiornato al 14/10/2022

Considerato l’aumento del costo dell’energia e del gas sono state introdotte alcune misure per aiutare le imprese a sostenere tali oneri.

 

Per questo motivo, si ricorda alla Spett.le Clientela di richiedere ai propri fornitori di energia elettrica e gas (se immutati dal 2019), il calcolo del credito d’imposta spettante (per i mesi da aprile a settembre 2022), entro il giorno 30 novembre 2022.

In particolare:

IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE

ENERGIA ELETTRICA:

  • Se il contatore è di potenza pari o superiore a 16,5 kW -> credito per: II° trimestre + III° trimestre + mesi di ottobre e novembre 2022;
  • Se il contatore è di potenza pari o superiore a 4,5 kW -> credito per: mesi di ottobre e novembre 2022.

GAS NATURALE:

  • Per i mesi: II° trimestre + III° trimestre + mesi di ottobre e novembre 2022.

Si allega alla presente:

  1. Il dettaglio della normativa di riferimento, disponibile cliccando qui;
  2. La tabella riepilogativa predisposta dallo Studio, disponibile cliccando qui;
  3. Il fac-simile della richiesta, da inviare ai fornitori di energia, disponibile cliccando qui.

IMPRESE ENERGIVORE

Imprese a forte consumo di energia elettrica individuate dal Decreto Mise 21.12.2017

Art. 3 Decreto Mise 21.12.2017 

A decorrere dal 1° gennaio 2018, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

Art. 4 DL 17 maggio 2022, n. 50

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell’8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’ articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, (pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Lo Studio Sbreviglieri rimane sempre a disposizione nel caso in cui voleste ricevere assistenza in merito alla richiesta in oggetto.

Restando a disposizione per varie ed eventuali chiarimenti, si porgono
Cordiali saluti.