Egr. Cliente,
L’art. 1 della legge di Bilancio 2026, ai commi dal n. 82 al n.110, prevede la possibilità di chiudere in modo agevolato i debiti affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Rientrano in questa definizione:
- Le imposte non versate risultanti dalle dichiarazioni annuali,
- Gli importi emersi dai controlli automatici e formali dell’Agenzia delle Entrate,
- I contributi previdenziali dovuti all’Inps, purché non derivanti da accertamenti.
Chi aderisce alla definizione può estinguere il debito pagando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica e di eventuali procedure esecutive.
Non sono invece dovuti interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive né l’aggio dell’agente della riscossione.
Sono ammessi alla nuova definizione agevolata anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.
La norma, invece, esclude la possibilità di regolarizzare i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
Il pagamento può avvenire in:
- Un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure
- Mediante rateizzazione, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenze che vanno dal 31 luglio 2026 fino al 31 maggio 2035. In caso di pagamento rateale, a partire dal 1° agosto 2026 si applicano interessi nella misura del 3% annuo.
Per aderire, è necessario presentare una dichiarazione di volontà entro il 30 aprile 2026, esclusivamente con modalità telematiche, attraverso il sito dell’agente della riscossione.
L’agevolazione risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di:
- Omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026);
- Nel caso di pagamento rateale, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
- Non è prevista la “tolleranza” di 5 giorni riconosciuta nelle precedenti “edizioni” della rottamazione.