Aggiornato al 14/04/2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il nuovo DPCM con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al fine di rendere più agevole la lettura del nuovo intervento legislativo, si propone di seguito un estratto delle principali disposizioni normative.

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio […];

c) e’ fatto divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena […];

d) e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) e’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

f) non e’ consentito svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto; e’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione, purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi’ le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, […]; l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, […]. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 […];

k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, […];

l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, […];

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’;

n) nelle Universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita’ didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, […];

[…]

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto […];

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; […];

w) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

[…]

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’Allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’Allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’ sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. […]

gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 puo’ essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. […]; resta altresi’ fermo quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto per le attivita’ commerciali (distanza interpersonale di 1 metro, ingressi avvengano in modo dilazionato, no sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 5) e i servizi professionali (sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali).

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita’ consentite, anche le attivita’ che sono funzionali ad assicurare la continuita’ delle filiere delle attivita’ di cui all’Allegato 3, nonche’ delle filiere delle attivita’ dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attivita’ di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilita’ e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, puo’ sospendere le predette attivita’ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, l’attivita’ e’ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

4. Sono comunque consentite le attivita’ che erogano servizi di pubblica utilita’, […].

5. E’ sempre consentita l’attivita’ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche’ di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi’ consentita ogni attivita’ comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

6. Sono altresi’ consentite le attivita’ degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, puo’ sospendere le predette attivita’ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, l’attivita’ e’ legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e’ soggetta a comunicazione l’attivita’ dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

7. Sono consentite le attivita’ dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonche’ le altre attivita’ di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita’ produttive. Si applica il comma 6.

8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessita’.

10. Le imprese le cui attivita’ non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (PER MAGGIORI INFORMAZIONI, PRENDERE VISIONI DELLA COMUNICAZIONE DEL 16/03/2020).

11. Le imprese, le cui attivita’ vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attivita’ necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.

12. Per le attivita’ produttive sospese e’ ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita’ di vigilanza, attivita’ conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche’ attivita’ di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonche’ la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
[…]

Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
[…]

Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
[…]

Art. 6
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
[…]

Art. 7
Esecuzione e monitoraggio delle misure
[…]

Art. 8

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu’ restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano […].