Al fine di adempiere per tempo all’invio del nuovo Esterometro, lo Studio Sbreviglieri propone una breve introduzione all’argomento nonchè alcuni suggerimenti utili al fine di non incorrere in sanzioni dovute ad un eventuale invio tardivo della dichiarazione.

 

COS’È:
Con decorrenza 01.01.2019 (ai sensi dell’art. 1 c.3bis del D.Lgs 127/2015) è stata introdotta la nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere cosiddetto “esterometro”, relativa alla comunicazione mensile dei dati delle fatture emesse e ricevute con soggetti esteri non residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, il Decreto in questione stabilisce che:
“I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche“.

 

PERIODICITÀ DELL’ADEMPIMENTO:
Il medesimo Decreto stabilisce che:

“La trasmissione telematica (dell’esterometro) è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Perciò, la comunicazione ha cadenza mensile, da inviare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso (fatture attive) od a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (fatture passive).

Ad esempio: per una fattura emessa nei confronti di un soggetto non residente in Italia datata 05/04/2019, l’esterometro deve essere inviato entro il 31/05/2019.

Tuttavia, si evidenzia che per il 1° Trimestre 2019 – a seguito di proroga – la scadenza è fissata per il 30 Aprile 2019.

 

PERTANTO, PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL NUOVO ADEMPIMENTO:

  • Per il 1° trimestre 2019: Si richiede che le tutte fatture inerenti gli acquisti esteri, UE ed extra UE,(comprese Google, Amazon, Facebook, Ebay ecc ) e le fatture emesse non in formato elettronico, siano recapitate in Studio entro e non oltre il 15 Aprile 2019;
  • Per i mesi successivi: Si richiede di consegnare tempestivamente tutte le fatture attive / passive inerenti gli acquisti / vendite estere, UE ed extra UE.

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.