Aggiornato al 07/03/2025
Egr. Cliente,
Come anticipato nel corso dall’esposizione della Legge di Bilancio per l’anno 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213), tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, un’assicurazione a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Di seguito si propone una disamina per punti della novella normativa.
Soggetti obbligati:
- Imprese con sede legale in Italia;
- Imprese estere con stabile organizzazione in Italia;
- Studi professionali iscritti al Registro delle Imprese.
Soggetti esclusi:
- Le imprese agricole ex art. 2135 c.c..;
- Soggetti già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Beni da assicurare:
- Danni ai beni di cui all’articolo 2424 del C.C., comma 1, sezione “Attivo”, voce “B-II”, numeri:
- 1) (terreni e fabbricati),
- 2) (impianti e macchinario) e
- 3) (attrezzature industriali e commerciali),
Quali coperture attivare:
- Danni Direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale, intendendo per tali:
- Sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Conseguenze della mancata stipula:
- Le imprese che non si adegueranno non potranno accedere a incentivi, sussidi o garanzie pubbliche, comprese le garanzie sui prestiti bancari erogate dal Fondo per le PMI;
- I sussidi e le garanzie già in essere non potranno essere revocati, ma la polizza sarà necessaria d’ora in avanti.
Caratteristiche della polizza:
- Copertura per i danni ai beni aziendali (sia di proprietà che in affitto);
- Massimali variabili in base alla somma assicurata, ovvero beni fino a 1 milione di euro (copertura totale); beni da 1 a 30 milioni di euro (copertura almeno del 70%); Beni oltre 30 milioni di euro (massimali negoziabili tra le parti);
- Possibile scoperto fino al 15% per somme assicurate fino a 30 milioni di euro;
- Non sono assicurabili beni che presentano abusi edilizi.
Prossimi passi:
- Le compagnie assicurative sono già pronte a sottoscrivere i contratti;
- Le consigliamo di contattare il Suo assicuratore di fiducia per verificare le condizioni e procedere con l’adeguamento.
Allegato:
- L. 213/2023, Art. 1, c. da 101 a 111 – obbligo di assicurazione per le imprese contro eventi catastrofali, disponibile cliccando qui
Lo Studio Sbreviglieri resta sempre a disposizione per varie ed ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.