Si ricorda che è stato rinviato al 01/01/2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti alla pompa.

Tuttavia, a partire dal 01/07/2018 è obbligatorio il pagamento tracciabile (no contanti) ai fini della deducibilità delle spese.

Pertanto, dal 01/07/2018 per i clienti con P.IVA che richiedono l’emissione della fattura è obbligatorio effettuare il pagamento del carburante SOLO in maniera tracciabile, adottando i seguenti strumenti:

  • Assegni bancari e postali 
  • Vaglia cambiari e postali 1
  • Moneta elettronica 1: carte di debito, di credito, prepagate e ogni altra forma di pagamento elettronico che, prevedendo l’addebito su conto corrente bancario del debitore, permette di tracciare il pagamento
  • Addebito sul c/c bancario o bonifici 1, bancari e postali.

Si precisa inoltre che:

  • È consentito anche l’uso di carte benzina prepagate o buoni benzina, purché acquistati anch’essi con pagamenti tracciabili;
  • Per chi effettua rifornimenti alle pompe self-service:
    • sarà sufficiente conservare la ricevuta del POS e consegnarla come di consueto allo Studio;
    • se desidera ricevere la fattura differita a fine mese dovrà consegnare al gestore copia dello scontrino del POS, comprovante il pagamento, per permettere l’emissione della fattura;
  • Anche per i clienti che richiedono il timbro sulla scheda carburante rimane l’obbligo del pagamento tracciabile, tramite gli strumenti sopraelencati.

[1] Tali strumenti sono stati identificati come ‘validi’ per il pagamento tracciabile tramite Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018.

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Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni.