Aggiornato al 04/05/2020

L’Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020, firmata dal Presidente Attilio Fontana, stabilisce alcune specifiche prescrizioni valide per la sola Regione Lombardia dal 4 al 17 maggio 2020, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.

Le nuove disposizioni riguardano le seguenti tematiche:

Mascherine
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina NON è obbligatoria per i bambini fino ai 6 anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad 1 solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare (portare, ndr) con sé minori, disabili o anziani.
Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio.
Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

Mercati 
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza (ovvero:

  1. assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima;
  2. individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager”;
  3. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;
  4. accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
  5. rilevazione da parte di personale addetto della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato;
  6. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e del divieto di assembramenti;
  7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
  8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
  9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio);. 

I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.

 

Altre attività economiche

  • È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20) ed
  • è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.
  • I concessionari di slot machines devono bloccarle.

Regolamentazione del trasporto pubblico locale
Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 30 aprile anche l’ordinanza regionale n. 538 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale – con validità dal 4 maggio al 31 agosto per:

  • regolare il distanziamento e introdurre l’obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;
  • minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;
  • ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza” sull’intero territorio regionale.

Clicca qui per prendere visione dell’Ordinanza n. 537
Clicca qui per prendere visione dell’Ordinanza n. 538 (Riferita alla regolamentazione del trasporto pubblico locale – con validità dal 4 maggio al 31 agosto 2020)

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Inoltre, si riportano nuovamente le principali indicazioni per i cittadini previste dal DPCM del 26 aprile valide dal 4 al 17 maggio  SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE:

Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti dovuti a:

  1. comprovate esigenze lavorative,
  2. motivi di salute o
  3. situazioni di necessità.

Dal 4 maggio è possibile recarsi in visita dai congiunti, ovvero presso:

  • i coniugi,
  • i partner conviventi,
  • i partner delle unioni civili,
  • le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo,
  • i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro)
  • gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)

purché venga sempre rispettato il divieto di creare assembramenti anche all’interno delle abitazioni, mantenendo il distanziamento di sicurezza e utilizzando mascherine o altre protezioni per le vie respiratorie.

Rimangono vietati i trasferimenti in altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute oppure per assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Durante gli spostamenti sarà sempre necessario portare con sé l’autocertificazione.

Attività motoria
È consentito svolgere attività motoria all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.

Allenamenti per gli atleti
Sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse.

Bar, ristoranti, ristorazione solo in take away
Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività di ristorazione potranno effettuare vendita da asporto e di consegna a domicilio.
Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone.

Attività produttive
Confermato il calendario delle ripartenze delle attività produttive.

  • Dal 27 aprile sono ripartite le aziende ritenute strategiche dedite ad attività di export e i cantieri dell’edilizia pubblica (cantieri relativi a scuole, istituti penitenziari, edilizia residenziale pubblica e interventi contro il dissesto idro-geologico) con richiesta di autorizzazione in deroga ai Prefetti.
  • Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso, indicate nel dettaglio nell’Allegato 3 del DPCM. Le imprese che riprendono l’attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza a partire dal 27 aprile.
    Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai Protocolli sottoscritti tra le parti sociali, pena la sospensione dell’attività. I Protocolli regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti.
  • Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile.

Funerali
Dal 4 maggio possono essere nuovamente celebrati i funerali, ma soltanto alla presenza di parenti di primo o secondo grado per un massimo 15 persone. Le funzioni vanno svolte possibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza tra le altre persone.

Per ulteriori indicazioni è sempre possibile consultare l’approfondimento al DPCM del 26 aprile collegandosi al link: https://www.studiosbreviglieri.it/dpcm-26-aprile-2020/

Lo Studio Sbreviglieri rimane sempre a disposizione per varie ed ulteriori informazioni.