Aggiornato al 16/09/2026

Con la presente desideriamo informare la Spett.le Clientela di Studio in merito alle novità introdotte in materia di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026.

In particolare:

✅ LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

  • Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro la propria scelta in merito alla destinazione del TFR, optando per:
  1. Conferimento del TFR a una forma di previdenza complementare;
  2. Mantenimento del TFR in azienda.
In caso di mancata scelta nel termine sopra indicato, si applicherà il meccanismo dell’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.

Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro voglia che i nuovi assunti mantengano il TFR in azienda – o lo versino alla previdenza complementare di categoria – devono inviare al più presto il modulo reso disponibile dallo Studio (entro 60 giorni).


✅ LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE

  • In caso di assunzione di un lavoratore che abbia già avuto precedenti rapporti di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta relativamente al conferimento del TFR.
  • Qualora il lavoratore risulti già iscritto a una forma di previdenza complementare, dovrà comunicare al datore di lavoro la forma pensionistica complementare alla quale risulta iscritto.
  • Qualora, invece, il lavoratore non risulti aderente ad alcuna forma di previdenza complementare, non troverà applicazione il meccanismo dell’adesione automatica. Ciò nonostante il dipendente dovrà comunque compilare al più presto il modulo di scelta di destinazione del TFR.
  • In ogni caso, il lavoratore dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro, entro 60 giorni dalla data di assunzione, la propria scelta in merito alla destinazione del TFR.


✅ IN GENERALE:

  • Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima della scadenza dei 60 giorni e il lavoratore non abbia manifestato espressamente la propria volontà in merito alla destinazione del TFR, il meccanismo del cosiddetto “silenzio-assenso” (o adesione automatica) non potrà considerarsi perfezionato. In tale ipotesi, il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato in azienda;
  • Il medesimo principio si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi.

✅ Alla luce di quanto sopra, si invitano i datori di lavoro a consegnare e far compilare, a tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026, l’informativa relativa alla destinazione del TFR allegata alla presente comunicazione.

Il modulo “TFR3” dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal lavoratore e successivamente restituito allo Studio, al fine di consentirci di procedere con gli adempimenti di nostra competenza.

Restando a disposizione per varie ed ulteriori informazioni, si porgono

Cordiali saluti.
Studio Sbreviglieri
0386.864222