
Aggiornato al 05/10/2026
Con la presente informiamo che è possibile aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per gli anni 2026 e 2027, attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate formula una proposta di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Vantaggi principali
- Possibilità di conoscere preventivamente il reddito oggetto di tassazione per il biennio 2026-2027;
- Il reddito concordato viene dichiarato anche qualora il reddito effettivamente conseguito risulti superiore;
- Possibilità di applicare, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito “normalizzato” dell’anno precedente, un’imposta sostitutiva con aliquota ridotta dal 10% al 15%, in funzione del punteggio ISA;
- Per i soggetti ISA aderenti, previsione di specifiche limitazioni all’attività di accertamento.
AttenzioneL’adesione al CPB comporta anche alcuni vincoli e deve essere valutata attentamente:
- Le imposte sono dovute sul reddito concordato, anche qualora il reddito effettivamente prodotto sia inferiore;
- Durante il biennio devono essere regolarmente rispettati gli obblighi contabili e dichiarativi;
- Sono previste specifiche cause di esclusione, cessazione e decadenza dal concordato;
- L’adesione non produce effetti ai fini IVA.
Chi può aderire
- Non presentare, nell’anno precedente, debiti tributari o contributivi definitivamente accertati, salvo quanto previsto per i debiti residui inferiori a € 5.000 e per quelli oggetto di sospensione o rateazione.
- Sono inoltre previste diverse cause di esclusione, tra cui l’omessa presentazione di dichiarazioni, determinate condanne per reati fiscali e il superamento di specifiche soglie relative a redditi esenti o non concorrenti alla formazione del reddito.
Ravvedimento speciale 2020-2023
Una particolare opportunità è prevista per i contribuenti che rinnovano l’adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027.
Pertanto:
- Tali soggetti possono accedere a un ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata secondo il punteggio ISA e le modalità previste dalla normativa;
- L’imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità non può comunque essere inferiore a € 1.000;
- Il versamento può essere effettuato in 1 unica soluzione oppure fino a 10 rate mensili, con pagamento compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027.
ScadenzaConsiderata la necessità di analizzare preventivamente la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate e valutarne la convenienza in relazione alla situazione specifica del contribuente, invitiamo gli interessati a contattare lo Studio quanto prima, anche semplicemente rispondendo alla presente e-mail.
Ringraziandola per la cortese attenzione e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono.
Studio Sbreviglieri